Graduatorie ad esaurimento (GaE)

Le GaE, furono istituite con la legge 124/99, che ha modificato l’art. 401 del testo unico 297/94, trasformando le graduatorie dei concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte. in graduatorie provinciali permanenti. Esse venivano periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che avevano superato le prove dei concorsi ordinario per titoli ed esami, aventi valore abilitante,  per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che avevano conseguito, entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento l’abilitazione all’insegnamento  mediante la frequenza e il superamento di un corso/concorso riservato, rivolto a coloro che avessero maturato almeno 360 giorni mesi di servizio nella scuola statale o paritaria o legalmente riconosciuta.

Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti veniva effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che erano  già compresi nella graduatoria permanente e che nel frattempo avevano effettuato servizio scolastico o acquisito nuovi titoli valutabili. Gli aspiranti ivi inclusi concorrono per il conferimento della nomina in ruolo per una percentuale pari al 50% dei posti annualmente autorizzati dal MEF, nonché per il conferimento delle nomine a tempo determinato di conferenza degli AATT annuali al 31 /08) o al 30 /06 possono chiedere l’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenza di competenza del dirigente scolastico.

Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

Le GPS, istituite con O.M. 60/2020 sono elenchi di insegnanti costituiti su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno, e utilizzati per l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, in subordine alle graduatorie ad esaurimento, vale a dire nel caso in cui le GaE siano esaurite per mancanza di aspiranti.
Le graduatorie provinciali sono distinte in due fasce: la prima e la seconda che, in sostanza, soppiantano, a decorrere dal presente anno scolastico, le “vecchie” GI (Graduatorie di Istituto) di II e III fascia fino all’anno scolastico 2021/22, atteso che la vigenza dei detti elenchi è biennale.

In sintesi

Dal combinato disposto delle graduatorie sopra illustrate si evince che le GI sono articolate in tre fasce. Sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, per ogni posto d’insegnamento, comune e di sostegno, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt, 5 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, noto come Regolamento supplenze.

La prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie a esaurimento;
la seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;
la terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.