SUPPLENZE
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Il MIUR ha trasmesso la circolare n. 38905 avente per oggetto: “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” che alleghiamo.

La suddetta circolare illustra

l'iter da seguire per le supplenze sul sostegno:

1) elenchi provinciali del personale specializzato;

2) elenchi di prima, seconda e terza fascia delle graduatorie d’istituto, e laddove sia necessario si ricorre anche a quelli delle scuole viciniori;

3) docenti specializzati che abbiano presentato istanza di inserimento attraverso la finestra semestrale regolamentata dal DM 666 del 15 luglio 2019;

4) docenti specializzati che abbiamo presentato la MAD (si ricorda che possono presentare la MAD per una sola provincia i docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto);

5) In subordine alle assegnazioni provvisorie docenti privi di specializzazione inclusi nelle graduatorie di istituto, secondo l’ordine prioritario di fascia e incrociando le graduatorie se trattasi di scuola secondaria;

6) MAD dei docenti non specializzati.

Per i Licei musicali e coreutici sono previsti accantonamenti per coloro che lo scorso anno hanno avuto l’incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche per le nuove classi di concorso: questi ultimi possono presentare istanza per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2018/2019.

Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore potranno esser dati a docenti già in servizio a patto che non derivino da frazionamento di posti o cattedre interi. I diplomati magistrali cancellati dalla GAE per effetto di sentenza potranno essere inseriti in 2° fascia d’istituto tramite domanda cartacea (modello A1 e modello B per la scelta delle sedi). Personale ATA Viene confermato:

• che si può lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto

• che la priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all’interno del contingente di posti previsti

• la validità delle due note ministeriali (2116/2015 e 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.

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