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Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati. I sopra citati coefficienti incidono interamente nel calcolo totalmente contributivo, ma influiscono anche sulla quota contributiva nel sistema misto e retributivo.

I coefficienti, quindi, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione rientranti nel sistema contributivo. L’importo minore della pensione dipenderà dalla consistenza della quota contributiva. I coefficienti corrispondono alla percentuale relativa al montante contributivo che determinerà l’importo della pensione secondo i requisiti dell’età e dei contributi raggiunti dal lavoratore alla data del pensionamento. Il montante contributivo è la somma dei contributi accumulati dal lavoratore secondo il sistema contributivo rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat.

 Stralcio esemplificativo della tabella dei coefficienti

 

Età

Coefficiente trasformazione

Coefficiente di trasformazione

 

2016/2018

2019/2021

61

4,719%

4,657%

62

4,856%

4,79%

63

5.002%

4,932%

64

5,159

5,083%

65

5,326%

5,245%

66

5,506%

5,419%

67

5,700%

5,604%

 

Consultando i coefficienti sopra riportati si può notare che il valore cresce con il crescere dell’età , mentre se si confrontano i valori dei trienni a parità di età , nel triennio 2019/2021 i valori diminuiscono.

 

I coefficienti quindi interesseranno:

Sistema interamente contributivo

  • Lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dal 1° gennaio 1996 Sistema misto o retributivo

 

 


  • Lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali , se in possesso dei 18 anni a tale data, il calcolo contributivo interessa solo i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 , con meno dei 18 anni , il calcolo contributivo decorre dal 1 gennaio 1996.

 Le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’art. 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 ( legge Maroni) calcolo totalmente contributivo

 Lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti o la cui pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi , in alternativa alla ricongiunzione onerosa , è calcolata col contributivo.

 

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Ipotizziamo l’importo della quota pensione annua contributiva di un lavoratore della scuola, con 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, di 67 anni di età , collocato in pensione al 1 settembre con un montante contributivo di € 100.000 relativo ai periodi dal 1 gennaio 2012.

 Se in pensione dal 1 settembre 2018 , coeff. 5.700%( 100.000x5,700%) percepirebbe per tale periodo € 5.700 annui lordi come terza quota pensione contributiva .

 Se in pensione dal 1 settembre 2019 , coeff. 5,604% (100.000x5,604%) percepirebbe per tale periodo € 5.604 annui lordi come terza quota pensione contributiva. La differenza annua sarebbe quindi di € 96 lordi.

A parte saranno calcolate le quote pensione (A e B) relative ai periodi fino al 31/11/2011 che si sommeranno all’importo sopra calcolato.

 Più consistente , sarà la perdita sulla quota contributiva ,per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 , quindi calcolo totalmente con sistema contributivo e chi ha iniziato a lavorare dal 1978 al 1995 calcolo con sistema misto , non avendo i 18 anni richiesti al 31/12/1995.